Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19. (4) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 17. (5) GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 24.
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