Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32. (6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (7) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (8) GU n. L 166 del 4. 7. 1977, pag. 1.
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