Art. 3
In vigore dal 31 mag 1991
1. I due Stati membri interessati prendono le misure necessarie per garantire che tutte le operazioni si effettuino sotto controllo ufficiale e che il quantitativo di zucchero spedito dalla Spagna verso il Portogallo corrisponda per ogni campagna di commercializzazione al quantitativo in causa di barbabietole spedite dal Portogallo verso la Spagna nell'ambito del regime transitorio previsto all'articolo 24, paragrafo 1 bis, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 i due Stati membri interessati utilizzano la « scheda di informazioni » per facilitare l'esportazione temporanea delle merci inviate da un paese verso un altro per trasformazione, lavorazione o riparazione come figura nell'allegato E.8 appendice I della decisione 77/415/CEE. Nella casella C di tale scheda si deve riportare la menzione « non applicazione degli importi compensativi monetari e degli importi compensativi adesione, conformemente al regolamento (CEE) n. 1476/91 (GU n. L 138 del 1. 6. 1991, pag. 77) » Tale menzione deve figurare su tutte le dichiarazioni doganali interessate.
Storico versioni
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