Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mag 1991
1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato: Numero d'ordine Codice NC (1) Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.1601 ex 0702 00 10 Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegie, dal 15 novembre 1991 al 30 aprile 1992 2 000 4,4 minimo 0,8 ECU/100 kg netti 09.1613 ex 0702 00 10 Pomodori ciliegie, freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1991 al 30 aprile 1992 2 000 - dal 15 novembre al 31 dicembre 1991: 3,6 minimo 0,6 ECU/100 kg netti - dal 1o gennaio al 29 febbraio 1992: 0,2 ECU/100 kg/netti (2) - dal 1o marzo al 30 aprile 1992: 2,4 minimo 0,4 ECU/100 kg/netti 09.1608 ex 0804 20 10 Fichi freschi, dal 1o novembre 1991 al 30 aprile 1992 200 - dal 1o novembre al 31 dicembre 1991: 2,2 - dal 1o gennaio al 30 aprile 1992: 0 09.1603 ex 0810 10 90 Fragole fresche, dal 1o novembre 1991 al 29 febbraio 1992 1 500 - dal 1o novembre al 31 dicembre 1991: 5,6 - dal 1o gennaio al 29 febbraio 1992: 5,0 (1) I codici Taric figurano in allegato. (2) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2 % ad valorem. 2. Nei limiti di detti contingenti tariffari la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
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