Art. 1
In vigore dal 31 mag 1991
1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:
Numero d'ordine Codice NC (1) Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.1601 ex 0702 00 10 Pomodori, freschi o refrigerati diversi dai pomodori ciliegie, dal 15 novembre 1991 al 30 aprile 1992 2 000 4,4
minimo 0,8 ECU/100 kg netti 09.1613 ex 0702 00 10 Pomodori ciliegie, freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1991 al 30 aprile 1992 2 000 - dal 15 novembre al 31 dicembre 1991:
3,6
minimo 0,6 ECU/100 kg netti
- dal 1o gennaio al 29 febbraio 1992:
0,2 ECU/100 kg/netti (2)
- dal 1o marzo al 30 aprile 1992:
2,4
minimo 0,4 ECU/100 kg/netti 09.1608 ex 0804 20 10 Fichi freschi, dal 1o novembre 1991 al 30 aprile 1992 200 - dal 1o novembre al 31 dicembre 1991:
2,2
- dal 1o gennaio al 30 aprile 1992:
0 09.1603 ex 0810 10 90 Fragole fresche, dal 1o novembre 1991 al 29 febbraio 1992 1 500 - dal 1o novembre al 31 dicembre 1991:
5,6
- dal 1o gennaio al 29 febbraio 1992:
5,0
(1) I codici Taric figurano in allegato.
(2) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2 % ad valorem.
2. Nei limiti di detti contingenti tariffari la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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