Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 mag 1991
In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 e dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/88, durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento.
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