Art. 1
In vigore dal 6 mag 1991
A partire dal 12 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:
Numero
d'ordine Categoria
(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0980 98 (t) 5609 00 00 5905 00 10 Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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