Art. 9

Art. 9

In vigore dal 3 mag 1991
Entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno dalla presa in consegna del latte scremato in polvere e scade il contoquarantesimo giorno successivo a tale data, l'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario , per ogni quantitativo consegnato, il prezzo indicato nell'offerta.
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