Art. 8

Art. 8

In vigore dal 3 mag 1991
Ai fini del presente regolamento, il giorno di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell'organismo d'intervento corrisponde al giorno in cui il latte scremato in polvere entra nel magazzino frigorifero, il che non può avvenire prima del giorno successivo alla data del rilascio del buono di consegna di cui all', paragrafo 1, secondo comma.
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