Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 mag 1991
1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna del latte scremato in polvere al magazzino indicato dall'organismo d'intervento entro il termine stabilito dall', paragrafo 2, costituiscono due requisiti fondamentali il cui rispetto è garantito attraverso la costituzione di un deposito cauzionale di 40 ecu per tonnellata. 2. Il deposito cauzionale è costituito nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
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