Art. 1
In vigore dal 3 mag 1991
A partire dal 7 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari della Cina:
Numero
d'ordine Categoria
(Unità) Codice NC Designazione delle merci 42.1590 159 6204 49 10 6206 10 00 Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, di tessuto 6214 10 00 Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: - di seta o di cascami di seta 6215 10 00 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte - di seta o di cascami di seta
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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