Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato: Pescherecci da sostituire: Identificazione esterna (lettere + numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) DANIMARCA SG 46 Bittenus OUJY Svendborg 127 GERMANIA ZX 04 - - - - PAESI BASSI ZK 22 Catherina - Ulrum-Zoutkamp 221 ZX 2 Kortgene ZX 101 Goedereede-Stellendam 221 Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti: Identificazione esterna (lettere + numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) DANIMARCA T 1 Sakki OUOL Hansthoelm 169 GERMANIA SC 28 Doggerbank DIZL Buesum 220 PAESI BASSI WL 1 Hoop op Zegen - Westdongeradeel 138 KG 5 Zeearend - Kortgene 221 YE 137 Neeltje - Reimerswaal-Yerseke 221
Storico versioni

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