Art. 1 · All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/89 è sostituito dal seguente:

Art. 1

All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/89 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 30 apr 1991
« 2. a) Se in un determinato PARA è prevista la possibilità della capitalizzazione, a tutti i beneficiari potenziali che soddisfino le condizioni stabilite all', paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 768/89 può essere offerta la possibilità di scelta tra versamenti capitalizzati e versamenti non capitalizzati. Se tale scelta non è prevista, lo Stato membro interessato indica, nel progetto di PARA, gli importi non capitalizzati sulla cui base devono essere effettuati i versamenti capitalizzati. b) Gli aiuti capitalizzati possono essere anche parzialmente capitalizzati, qualora i pagamenti siano ripartiti su un certo numero di anni, a condizione che la forma di pagamento negli stessi anni rifletta costi per unità di lavoro superiori a 1 000 ecu nel primo anno. I pagamenti devono essere decrescenti conformemente al disposto dell'articolo 6. »
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