Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1991
1. Il dazio contingentale del 4 % di cui a fronte del numero d'ordine 09.1701 nella colonna 6 della tabella che figura nell' del regolamento (CEE) n. 3729/90 è ridotto al 2,5 %. 2. Dopo l'eventuale esaurimento del contingente tariffario erga omnes aperto dal regolamento (CEE) n. 455/91, un dazio contingentale del 4 % si applica all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di cipolle secche originarie dell'Egitto.
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