Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 apr 1991
1. I prodotti originari dei territori occupati, esclusi quelli elencati nell'allegato II del trattato, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente. 2. Per le merci elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), e riportate nell'allegato I del presente regolamento, il paragrafo 1 è applicabile soltanto all'elemento fisso dell'imposta riscossa su tali merci all'importazione nella Comunità.
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