Art. 2
In vigore dal 4 apr 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7. (6) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54. (7) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 8. (8) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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