Art. 2
In vigore dal 27 mar 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle forniture per le quali il bando di gara è stato pubblicato a decorrere da questa data, nonché a quelle per le quali, a questa data, gli aggiudicatari non hanno ancora costituito la garanzia di cui all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1991. Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente
(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
Storico versioni
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