Art. 1
All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 891/89, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 20 mar 1991
« 4. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione dei prodotti elencati all', lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dei prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76, la domanda di titolo di esportazione deve essere corredata da una dichiarazione del paese importatore, inviata a mezzo telex o telefax, che è stato concluso un contratto di consegna, fatto eventualmente salvo il rilascio del titolo. Nella dichiarazione deve figurare un quantitativo contrattuale corrispondente a quello del titolo richiesto, nonché un periodo di consegna che rientri nel periodo di validità del titolo. I titoli corrispondenti comportano la fissazione anticipata della restituzione e sono effettivamente rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.
Se le domande di titolo di esportazione di cui al presente paragrafo superano i quantitativi che possono essere esportati, figuranti nel regolamento che fissa la restituzione, la Commissione può fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione. »
Storico versioni
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