Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 mar 1991
1. Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla data indicata nella seguente tabella, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti ivi menzionati sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato: Numero d'ordine Codice NC (a) Designazione delle merci Data della scadenza Volume del contingente Dazio contingentale (in %) 09.2706 ex 8540 30 10 Tubi catodici a colori, con maschera forata, tecnologia in linea, con una distanza tra i punti di colore inferiore a 0,40 mm, un angolo di deviazione diagonale di 90° al massimo con errori di convergenza agli angoli non superior a 0,8 mm e una diagonale dello schermo superior a 29 cm e non superiore a 42 cm 30 giugno 1991 300 000 pezzi 0 09.2817 ex 8110 00 11 Antimonio sotto forma di lingotti 31 dicembre 1991 3 750 tonnellate 0 09.2819 ex 8471 93 50 Unità di memoria a dischetti rigidi di 3,5 pollici 31 dicembre 1991 250 000 pezzi 0 (a) Vedi codici TARIC nell'allegato. 2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:665:oj#art-1