Art. 96 · bis

Art. 96

bis

In vigore dal 18 mar 1991
1. Fatti salvi l'articolo 82, paragrafi 3 e 4 e l'articolo 83, la prova del carattere comunitario della merce è fornita, nei modi indicati nel presente articolo, presentando una fattura o un documento di trasporto. 2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare, almeno, il nome e l'indirizzo completo dello speditore/esportatore o del dichiarante se quest'ultimo non è lo speditore/esportatore, il numero, la natura, i marchi e numeri dei colli, la designazione delle merci, la massa lorda in chilogrammi ed eventualmente i numeri dei contenitori. Il dichiarante deve apporre, in modo visibile, sulla fattura o sul documento di trasporto di cui sopra, la sigla T2L seguita dalla firma. 3. Nel caso in cui l'interessato desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo, la fattura o il documento di trasporto debitamente completato e firmato dall'interessato stesso è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale del paese di partenza. Il visto deve recare le diciture di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a). 4. Il presente articolo si applica soltanto nei casi in cui la fattura o il documento di trasporto riguardi unicamente merci comunitarie. 5. Per l'applicazione della presente convenzione, la fattura o il documento di trasporto rispondente alle condizioni ed alle formalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 equivale al documento T2L. 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4 della convenzione, l'ufficio doganale di un paese EFTA sul cui territorio sono entrate merci scortate da una fattura o da un documento di trasporto equivalente al documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per le merci stesse una copia o una fotocopia certificata conforme della fattura o del documento di trasporto.
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