Art. 2
L'appendice II alla convenzione è così modificata:
In vigore dal 18 mar 1991
1) Il testo dell', paragrafo 7, primo comma è sostituito dal testo seguente:
« 7. Fatto salvo l'articolo 96 bis, il documento che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci - denominato "documento T2L" - è redatto su un formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario contenuto nell'allegato I dell'appendice III o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario contenuto nell'allegato II della stessa appendice III. »
2) Sono inseriti gli articoli seguenti:
« Articolo 11 bis
(Nella presente appendice non figura un articolo 11 bis)
Prova della regolarità delle operazioni
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:664:oj#art-2-3