Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mar 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991. Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER (1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2. DECISIONE N° 1/90 DEL COMITATO MISTO CEE-EFTA « TRANSITO COMUNE » del 13 dicembre 1990 recante modifica delle appendici I e II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune IL COMITATO MISTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime di transito comune, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando che l'appendice I alla convenzione contiene, fra l'altro, talune disposizioni che prevedono l'obbligo del vettore di consegnare un avviso di passaggio ad ogni ufficio di passaggio; considerando che le disposizioni in vigore nella Comunità economica europea sono state di recente modificate per sopprimere l'obbligo di consegnare un avviso di passaggio alle frontiere interne della Comunità; che occorre pertanto adeguare in tal senso l'appendice I alla convenzione; considerando, dall'altro canto, che l'appendice II alla convenzione contiene, fra l'altro, talune disposizioni relative alle procedure di transito comune per i trasporti su rotaia nonché talune disposizioni relative al documento che serve a dimostrare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate alle procedura T2; considerando che, visto lo sviluppo dei trasporti combinati rotaia-strada e ai fini di tale sviluppo, si è ravvisata la necessità di prevedere, d'intesa con le amministrazioni ferroviarie, la responsabilità di queste ultime in materia di pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in talune situazioni inerenti a questi tipi di trasporto; considerando che, per semplificare le procedure, è parso utile permettere, a determinate condizioni, l'utilizzazione di documenti commerciali per stabilire il carattere comunitario delle merci, DECIDE:
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