Art. 11
ter
In vigore dal 18 mar 1991
Nei casi previsti all'articolo 36, paragrafo 2, lettera d) dell'appendice I, la prova della regolarità dell'operazione di transito è fornita in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti:
a) mediante la produzione di un documento certificato dalle autorità doganali, attestante che le merci in questione sono state presentate all'ufficio di destinazione ovvero, nei casi in cui si applichi l'articolo 71, ad un destinatario autorizzato. Questo documento deve contenere gli elementi di identificazione di tali merci;
oppure
b) mediante la produzione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, o dai servizi ufficiali di una delle parti contraenti. Questo documento deve contenere gli elementi di identificazione delle merci in questione. »
3) Sono aggiunti il sottotitolo e l'articolo seguente:
« Trasporto combinato rotaia-strada
Storico versioni
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