Art. 4

Art. 4

In vigore dal 12 mar 1991
1. Qualora il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo differisca del 5 % o più dal tasso fissato conformemente all'articolo 2 per essere applicato il mese successivo, si applica il primo di tali due tassi in sostituzione del secondo a decorrere dal primo mercoledì del mese successivo, ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80. 2. Qualora, nel corso del periodo di applicazione di cui alle disposizioni precedenti, il tasso di cambio constatato un mercoledì e pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo differisca del 5 % o più dal tasso da applicare conformemente alle disposizioni del presente regolamento, si applica il primo di tali due tassi in sostituzione del secondo a decorrere dal mercoledì successivo, ai fini dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1224/80. Tale tasso sostitutivo resterà in vigore fino alla fine del mese considerato, sempre che non ne venga operata la sostituzione in virtù della prima frase del presente paragrafo. 3. Qualora in uno Stato membro il tasso di cambio non sia constatato un mercoledì o sia constatato ma non pubblicato lo stesso giorno o il giorno successivo, si considera come tasso constatato ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 nello Stato membro stesso, quello più recentemente constatato e pubblicato prima del mercoledì di cui trattasi. » 2) È aggiunto l'articolo seguente: « Articolo 4 bis Nell'autorizzazione con cui l'autorità competente di uno Stato membro ammette un dichiarante a fornire o a riprendere successivamente talune enunciazioni della dichiarazione di immissione in libera pratica in forma di dichiarazione periodica, può essere stabilito, su richiesta del dichiarante, che sia adottato un unico tasso per la conversione, nella moneta nazionale dello Stato membro di cui trattasi, degli elementi che servono a determinare il valore in dogana e che sono espressi in una data moneta. In tal caso, fra i vari tassi constatati conformemente al presente regolamento viene adottato quello vigente il primo giorno del periodo oggetto della dichiarazione ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24. (3) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.
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