Art. 8
In vigore dal 4 mar 1991
1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulla irregolarità di cui all' e sulle procedure di cui all', specialmente sulle possibilità di recupero.
2. Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possono verificarsi in altri Stati membri, viene adito il comitato del Fondo.
3. La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli e del paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trame quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. Nei limiti del necessario, essa tiene al corrente dei lavori il comitato del Fondo e lo consulta su ogni proposta che essa intende presentare al Consiglio in materia di prevenzione delle irregolarità.
4. Qualora l'applicazione di talune disposizioni in vigore ponesse in rilievo una lacuna arrecante pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tale lacuna, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3 ed eventualmente in sede di comitato del Fondo o di qualsiasi altra istanza competente.
Storico versioni
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