Art. 6

Art. 6

In vigore dal 4 mar 1991
1.   Qualora ritenga che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, la Commissione ne informa lo Stato. membro o gli Stati membri interessati, che effettua/effettuano quanto prima un'indagine cui possono partecipare agenti della Commissione. Ai fini del presente articolo si intendono per indagine tutti i controlli, le verifiche e le azioni eseguiti da agenti delle amministrazioni nazionali nell'esercizio delle loro funzioni al fine di accertare l'esistenza di un'irregolarità, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il controllo diretto di un'autorità giudiziaria. 2.   Lo Stato membro comunica quanto prima alla Commissione le risultanze dell'indagine. Qualora l'indagine riveli l'esistenza di un'irregolarità, lo Stato membro in questione deve informarne la Commissione, a norma degli , nonché, se del caso, gli Stati membri interessati, conformemente all'. 3.   Qualora agenti della Commissione partecipino alle indagini, lo Stato membro interessato deve esserne informato. Lo Stato membro informa la Commissione in merito agli elementi essenziali dell'indagine almeno una settimana prima dell'azione, fatti salvi i casi urgenti. 4.   Qualora agenti della Commissione partecipino ad un'indagine, gli agenti degli Stati membri assicurano costantemente la direzione della medesima; gli agenti della Commissione non possono di propria iniziativa esercitare i poteri di controllo riconosciuti agli agenti nazionali; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui possono accedere detti agenti. Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione non partecipano a questi atti. In ogni caso, non partecipano alla perquisizione domiciliare o all'interrogatorio formale delle persone nel quadro del diritto penale dello Stato membro. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute. Per collaborare ai controlli di cui al paragrafo 1, gli agenti della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.
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