Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 mar 1991
1.   Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa: — la disposizione alla quale si è trasgredito; — la natura e l'entità della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria; — le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa; — il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità; — le pratiche seguite per commettere l'irregolarità; — il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; — i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità; — le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero; — la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarità; — la data in cui, si è accertata l'irregolarità; — se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati; — l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione. 2.   Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi. 3.   Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
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