Art. 2
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento:
In vigore dal 4 mar 1991
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le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure prescritte dall', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70;
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l'elenco dei servizi e degli organismi cui è affidata l'applicazione di tali misure nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo ed al funzionamento di tali servizi ed organismi ed alle procedure che essi sono incaricati di applicare.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.
3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e informa il comitato del Fondo sulle conclusioni che intende trame. Essa mantiene con gli Stati membri, eventualmente nell'ambito del comitato del Fondo, gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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