Art. 12

Art. 12

In vigore dal 4 mar 1991
1.   Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ecu, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli artìcoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste. 2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è convcrtito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, vigenti il primo giorno feriale dell'anno in cui sono comunicate le informazioni sulle irregolarità.
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