Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 feb 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 20. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1. (4) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 57. (5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (6) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 15.
Storico versioni

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