Art. 3
In vigore dal 28 feb 1991
Per quanto riguarda la regione 5 definita all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88, il quantitativo che in tale regione forma oggetto della distillazione preventiva disposta dal regolamento (CEE) n. 2273/90 della Commissione (8) è dedotto dal quantitativo di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3747/90.
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