Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 feb 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2. (2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 3. (3) GU n. L 307 del 24. 10. 1989, pag. 22.
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