Art. 5

Art. 5

In vigore dal 14 feb 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
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