Art. 2
In vigore dal 14 feb 1991
1. L'immissione in libera pratica in uno Stato membro del prodotto di cui all' è subordinata alla presentazione di un documento di importazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro importatore.
2. Il documento d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalla competente autorità dello Stato membro importatore, per qualsiasi quantitativo richiesto, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda da parte di qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa. Il documento può essere utilizzato nei tre mesi successivi alla data di rilascio all'importatore.
3. La domanda presentata dall'importatore contiene i seguenti dati:
a) nome e indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;
b) designazione del prodotto con precisazione:
- della denominazione commerciale,
- del corrispondente codice NC,
- del paese d'origine,
- del paese di provenienza;
c) prezzo cif franco frontiera e quantitativo del prodotto;
d) data o date e luogo o luoghi previsti per l'importazione.
Storico versioni
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