Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI
(1)GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2)GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3920:oj#art-2