Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
1. La Commissione trasmette tempestivamente agli Stati membri gli elementi essenziali che devono figurare nei capitolati d'oneri delle gare di appalto previste dall' del regolamento (CEE) n. 1198/90. Detti elementi riguardano segnatamente:
i principi metodologici ed i requisiti tecnici minimi che l'aggiudicatario deve rispettare nella realizzazione dello schedario;
gli elementi informativi da fornirsi da parte dell'offerente;
le modalità di presentazione delle offerte, con particolare riguardo agli aspetti finanziari;
le cauzioni che l'offerente è tenuto a costituire e le modalità di svincolo delle stesse;
lo scadenzario di aggiudicazione e in particolare il termine per la presentazione delle offerte.
2. Per l'applicazione dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1198/90 la Commissione può farsi assistere da uno o più consulenti.
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