Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
1. L'organismo d'intervento tedesco registra in uscita, sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di cereali ceduti, a valore zero.
2. L'organismo d'intervento greco registra in entrata, sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di cereali presi in consegna, a valore zero, e li contabilizza alla fine di ogni mese al prezzo di 43 ecu per tonnellata, da convertire in moneta nazionale in base al tasso agricolo valido all'inizio della campagna 1990/1991.
3. Le spese di trasporto dei prodotti di cui all', paragrafo 1 sono iscritte nel conto di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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