Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1990
1. L'organismo d'intervento tedesco tiene a disposizione dell'organismo d'intervento greco 150 000 tonnellate di cereali foraggeri. 2. L'organismo di intervento greco prende in consegna i prodotti di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1o febbraio 1991 ne se assicura il trasporto anteriormente al 1o maggio 1991 fino al luogo di ammasso che è designato dall'organismo di intervento greco e che è situato nei porti della Grecia che devono essere determinati secondo la procedura di cui al paragrafo 5 o entro un raggio intorno ai porti in questione che deve essere anche determinato secondo la stessa procedura. Esso ne assicura lo smaltimento nell'alimentazione animale anteriormente al 30 giugno 1991. 3. La rivendita dei cereali in parola si effettua gradualmente in funzione del loro arrivo in Grecia, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82; tuttavia si può decidere di derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento precitato secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 4. Le operazioni di trasporto di cui al paragrafo 2 sono assegnate tramite gara. Il trasferimento deve avvenire nelle condizioni di trasporto più favorevoli. 5. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne le disposizioni necessarie per garantire che i cereali siano utilizzati per l'alimentazione degli animali in Grecia nonché il calendario delle gare e di trasporto dei cereali di cui trattasi, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3918:oj#art-1