Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI
(1)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.
(3)GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.
(4)GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 3.
Storico versioni
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