Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI (1)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1. (3)GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. (4)GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 3.
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