Art. 5
In vigore dal 21 dic 1990
La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il comitato è incaricato di:
seguire la situazione del mercato dei trasporti di cui all' e consigliare la Commissione in proposito;
consigliare la Commissione, a sua richiesta, in merito alla raccolta dei dati di cui all';
consigliare la Commissione, a sua richiesta, in merito a qualsiasi richiesta da parte di uno Stato membro come previsto all', paragrafo 1;
consigliare la Commissione in merito alle misure proposte per risolvere la crisi, in particolare sull'applicazione pratica di tali misure.
Inoltre, nel quadro del presente regolamento, il comitato può essere consultato dalla Commissione in merito a qualsiasi altra questione connessa all'attuazione del presente regolamento.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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