Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 dic 1990
1. Se uno Stato membro ritiene che esista una crisi esso può chiedere alla Commissione di procedere ad un'indagine. 2. Per consentire alla Commissione di valutare la situazione, lo Stato membro interessato fornisce informazioni sostanziali e corredate di cifre. 3. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione consulta immediatamente il comitato di cui all'. 4. Se, a seguito della consultazione del comitato, la Commissione constata l'esistenza di una crisi, essa può mediante decisione, prendere misure per impedire un ulteriore aumento dell'offerta di capacità di trasporto sul mercato interessato, limitando l'aumento dell'attività dei trasportatori esistenti e prevedendo restrizioni all'accesso al mercato di nuovi trasportatori. Tale decisione deve essere presa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dello Stato membro. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi termini di validità. 5. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del paragrafo 4 o, se del caso, al sua decisione di non adottare alcuna misura. 6. Uno Stato membro o più Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 5 entro un termine di trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati entro i termini di cui al paragrafo 4, terzo comma. 7. Se la Commissione ritiene che: le misure di cui al paragrafo 4 debbano essere prorogate e/o misure aggiuntive separate debbano essere adottate essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
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