Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 dic 1990
La Commissione raccoglie i dati necessari per poter seguire l'evoluzione del mercato e riconoscere l'esistenza di eventuali crisi. A questo fine gli Stati membri collaborano con la Commissione per quanto riguarda la comunicazione e il trattamento dei dati che sono disponibili o che possono essere ottenuti facilmente.
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