Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento è applicabile al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada effettuati sul territorio della Comunità tra Stati membri per conto terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3916:oj#art-1