Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI (1)GU n. C 316 del 16. 12. 1989, pag. 6 (2)GU n. C 96 del 17. 4. 1990, pag. 333. (3)GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 14. (4)GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1. (5)GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 5.
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