Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 dic 1990
Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali corrispondenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3913:oj#art-4