Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI (1)GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2)GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 1. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3912:oj#art-2