Art. 3
In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI
(1)GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
(2)GU n. L 367 del 16. 12. 1989, pag. 1.
(3)GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 1.
Storico versioni
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