Art. 7

Art. 7

In vigore dal 21 dic 1990
1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, dopo che la Commissione abbia informato per telescritto le autorità competenti degli Stati membri che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione sono rispettate. In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità tailandesi, può prendere i provvedimenti opportuni. 2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.
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