Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 1990
I prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione: a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comuntà economica europea, in appresso denominato «titolo d'esportazione», e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento; b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento. (1) GU n. L 43 del 13.2.1987, pag. 9. (2) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 281 dell'1.11.1975, pag. 1. (4) GU n. L 134 del 28.5.1990, pag. 1. (5) GU n. L 347 del 12.12.1990, pag. 23. (6) GU n. L 49 del 18.2.1987, pag. 13. (7) GU n. L 331 del 2.12.1988, pag. 1. (8) GU n. L 151 del 15.6.1990, pag. 29. (9) GU n. L 90 del 7.4.1989, pag. 13. (10) GU n. L 241 del 4.9.1990, pag. 6. TITOLO I Titoli d'esportazione
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