Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente A. RUBERTI (1) GU n. L 43 del 13.2.1987, pag. 9. (2) GU n. L 374 del 22.12.1989, pag. 3. (3) GU n. L 347 del 12.12.1990, pag. 23. (4) GU n. L 250 del 19.9.1985, pag. 2.
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