Art. 1
In vigore dal 21 dic 1990
L' del regolamento (CEE) n. 430/87 è modificato come segue: 1) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Per i prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 91 e 0714 10 99 originari della Tailandia, la riscossione del prelievo all'importazione entro un massimo del 6 % ad valorem è limitata annualmente ai quantitativi concordati in sede di rinnovo dell'accordo approvato dalla decisione 90/637/CEE (*) per gli anni 1991, 1992, 1993 e 1994.
(*) GU n. L 347 del 12.12.1990, pag. 23.»
2) Il testo del paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
«c) Cina : per gli anni 1991 e 1992, 350 000 t all'anno.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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